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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali
obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro
consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla
coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di
animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio,
quando per l'esercizio di tali attivita' ricorrano normalmente ed in
modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti
agricoli e zootecnici in quantita' prevalente rispetto a quella
complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.