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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei
trasporti nonche' di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle
competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello
Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, il Governo della Repubblica, nel termine di un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano
generale dei trasporti, secondo le procedure previste dal successivo
articolo 2.