Legge Ordinaria n. 246 del 15/06/1984 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1984 n. 172)
Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.  128,
sono apportate le seguenti modifiche. 
  Il  sottotitolo  premesso  all'articolo  185  e'   sostituito   dal
seguente: 
  "Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna". 
  Gli articoli 185, 186 e 187 sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 185. - I mezzi da miniera azionati da  motori  a  combustione
interna, ed in genere i motori a  combustione  interna  impiegati  in
sotterraneo, devono essere di  tipo  dichiarato  idoneo  e  impiegare
combustibile anch'esso dichiarato idoneo. 
  Art. 186. - Prima dell'impiego di un mezzo da miniera  azionato  da
motore a combustione interna in determinate vie  del  sotterraneo  di
una miniera e nel caso di successive  modifiche,  il  direttore  deve
darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le  caratteristiche
del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego. 
  Art. 187. - I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera
azionato da motore a combustione interna in servizio  in  sotterraneo
devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore
in marcia a velocita' massima e a pieno carico ed a velocita' ridotta
e a vuoto, almeno ogni trimestre. 
  Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore  a  lettura
diretta percentuali volumetriche  di  ossido  di  carbonio  superiori
all'1,5 per mille, il mezzo  deve  essere  escluso  dal  servizio  in
sotterraneo". 
  Il sottotitolo premesso all'articolo 188 e' soppresso. 
  All'articolo  188,  la  prima  parte,  fino  alla  lettera  c),  e'
sostituita dalla seguente: 
  "I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei  mezzi  da
miniera azionati da motori  a  combustione  interna  nei  sotterranei
delle miniere devono: 
    a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano  e
non assorbano oli combustibili; 
    b) essere rivestiti con materiali incombustibili; 
    c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta
in materiale incombustibile, atte ad aprirsi  verso  l'esterno  ed  a
chiudersi automaticamente. Le aperture del  deposito  devono  potersi
chiudere ermeticamente dall'esterno;". 
  All'articolo 202, sono abrogati il secondo e il terzo comma. 
  All'articolo 240, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "I  pozzi  che  servono  all'estrazione  del  materiale   ed   alla
circolazione del personale debbono essere provvisti di uno  scomparto
scale, separato da quello di estrazione a mezzo di  un  diaframma  di
protezione. Lo scomparto scale puo' essere eliminato, previo  assenso
dell'ingegnere capo, se esiste un  sistema  di  gabbia  ausiliaria  o
benna di soccorso azionata da un argano indipendente". 
  All'articolo 249, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: 
  "Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di  personale  nei
pozzi  in  normale  esercizio  deve  essere  munito  di   apparecchio
paracadute o mosso da sistemi  che,  a  parere  dell'ingegnere  capo,
siano almeno di equivalente affidabilita' e sicurezza. 
  Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati,  a
mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante. 
  L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata  almeno  ogni
mese da un meccanico e  i  risultati  di  tali  prove  devono  essere
riportati in registro". 
  L'articolo 259 e' sostituito dal seguente: 
  "Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita',  sentito
il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti  del
contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e
le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo". 
  All'articolo 265, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi  che
si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi
autorizzati dall'ingegnere capo". 
  Il  sottotitolo  premesso  all'articolo  266  e'   sostituito   dal
seguente: 
  "Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori  a  combustione
interna". 
  L'articolo 266 e' sostituito dal seguente: 
  "La ventilazione dei sotterranei in cui operano  mezzi  da  miniera
azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in  modo
da garantire all'atmosfera i  limiti  e  le  caratteristiche  di  cui
all'articolo 259". 
  Il  sottotitolo  premesso  all'articolo  268  e'   sostituito   dal
seguente: 
  "Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da  motori
a combustione interna, nei locali per la  carica  delle  batterie  di
accumulatori e nelle riservette per esplosivi". 
  L'articolo 268 e' sostituito dal seguente: 
    "Le stazioni di deposito e  manutenzione  dei  mezzi  da  miniera
azionati da motori a  combustione  interna  nel  sotterraneo,  quando
siano anche destinate a  deposito  di  combustibili  liquidi  per  il
rifornimento degli stessi mezzi nei turni di  lavoro,  o  comunque  i
depositi  di  combustibili  liquidi  devono  essere  inseriti  in  un
circuito  di  ventilazione  il  cui  ritorno  d'aria  deve  immettere
direttamente nel collettore  principale  di  riflusso,  senza  aerare
altri cantieri. 
    Tale  norma  non  si  applica  quando  il  combustibile   liquido
depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei
mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde  ai  requisiti
di cui all'articolo 188". 
  All'articolo 364, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a  bassa
tensione. L'alimentazione delle macchine mobili puo' essere fatta  ad
una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed  in
deroga all'articolo 366 i cavi dovranno essere di  tipo  riconosciuto
idoneo". 
  Il  sottotitolo  premesso  all'articolo  521  e'   sostituito   dal
seguente: 
  "Impiego di mezzi da  miniera  azionati  da  motori  a  combustione
interna". 
  Dopo l'articolo 523 e' inserito il seguente: 
  "Art. 523-bis. - Le disposizioni contenute negli articoli 521,  522
e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da  miniera  azionato  da
motori a combustione interna". 
 

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