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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4,
concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al
30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione
delle posizioni contributive previdenziali, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".
All'articolo 2, comma 1 e comma 2, le parole: "30 aprile 1984" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1984".
All'articolo 3 le parole: "1 marzo 1984" sono sostituite dalle
seguenti: "30 aprile 1984".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "rispettivamente, al 29 febbraio 1984 ed
al 31 ottobre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati
entro il 29 febbraio 1984" sono sostituite dalle seguenti:
"rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante
cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La procedura di cui al comma 1 e' applicabile alle rate
di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di
regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma
dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire i
crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle
anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n.
370.
2-ter. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e'
ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio purche' gli interessati vi
provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione
il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del
citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12
del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio
1984 e al 31 gennaio 1985.
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano
anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza
agenti e rappresentanti di commercio".
All'articolo 5, comma 1, la cifra: "3.964 miliardi" e' sostituita
dalla seguente: "5.284 miliardi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS
- LONGO - GORIA -
ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 26 marzo 1984.