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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
Regime transitorio di accesso
L'accesso ai posti di primo dirigente delle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunque vacanti alla data del
31 dicembre 1983, avviene in via transitoria mediante i sistemi
seguenti:
a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo
organico e' conferito, a domanda, mediante scrutinio per merito
comparativo, al personale con qualifica di ispettore generale e di
direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo
60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto
previsto dall'articolo 22, ultimo comma, dello stesso decreto;
b) il 30 per cento dei posti e' conferito al personale direttivo
della stessa Amministrazione che abbia superato il concorso speciale
per esami di cui al successivo articolo 2;
c) il 10 per cento dei posti e' destinato al corso-concorso di
formazione dirigenziale di cui al successivo articolo 3;
d) il 10 per cento dei posti e' coperto mediante concorsi
pubblici per titoli ed esami secondo le modalita' di cui al
successivo articolo 8.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui alla lettera a) del
precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui sono state deliberate da parte dei consigli di
amministrazione delle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo.
I procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente di
cui alle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo
costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza.
I posti messi a concorso con i sistemi del concorso speciale e del
corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono oggetto di un
unico bando da emanarsi a cura delle singole Amministrazioni, anche
ad ordinamento autonomo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Le nomine conferite secondo il sistema di cui al precedente comma
decorrono dal 1 gennaio 1985. I vincitori del concorso di formazione
precedono in ruolo i vincitori del concorso speciale.
Allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del
presente articolo partecipa altresi' il personale della carriera
direttiva in possesso della qualifica di direttore di divisione
aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980,
n. 312.
Al personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato si
applicano le norme di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, ed ai
relativi decreti delegati.