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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La dotazione organica complessiva del personale
dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette al
12 luglio 1980, riferita alle qualifiche dei ruoli e delle carriere
previste dall'ordinamento vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' aumentata di 1.150
unita' ripartite come segue:
a) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei
segretari: 500 unita';
b) personale delle dogane, carriera di concetto, ruolo dei
contabili: 200 unita';
c) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione,
carriera di concetto, ruolo dei procuratori: 350 unita';
d) personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte
indirette, carriera esecutiva, ruolo dei preparatori chimici: 50
unita';
e) personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione,
ruolo del personale operaio, operai comuni: 50 unita'.
Per la copertura dei posti portati in aumento per effetto del
comma precedente e di quelli comunque disponibili alla data di
entrata in vigore della presente legge, compresi i posti riservati ai
sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, in favore di coloro che risultano collocati
nelle graduatorie di idoneita' compilate dall'amministrazione
finanziaria, il Ministro delle finanze puo' bandire speciali concorsi
nazionali con ripartizione regionale dei posti, in deroga
all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. La predetta
riserva opera nell'ambito dei concorsi speciali secondo le modalita'
stabilite nel terzo e quarto comma. E' esclusa ogni altra riserva
prevista da disposizioni anche speciali.
Nei bandi di concorso devono essere indicati il numero di posti per
i quali il concorso e' bandito, distinti per ciascuna regione,
nonche' la quota proporzionale riservata ai sensi del comma
precedente. Sono ammesse domande di partecipazione per l'assegnazione
a uffici siti nell'ambito di una sola regione.
I riservatari, che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi risultano
nelle graduatorie di cui al secondo comma per l'ammissione nei ruoli
di carriere corrispondenti e che alla medesima data sono in possesso
del titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli per i quali i
concorsi sono stati indetti, vengono collocati nella speciale
graduatoria di merito dei riservatari a condizione che abbiano
dichiarato espressamente nella domanda di partecipazione al concorso
di volersi avvalere della facolta' di cui al presente comma. La
graduatoria e' compilata per ciascun concorso e regione secondo la
posizione acquisita nelle graduatorie di cui al secondo comma. I
riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel
termine previsto, decorrente dalla data di comunicazione della
collocazione nella graduatoria speciale, decadono dal diritto di
nomina, ferma restando la loro permanenza nelle graduatorie di cui
all'articolo 26-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33. I posti non attribuiti per insufficienza di concorrenti
riservatari ovvero per decadenza dal diritto di nomina sono
automaticamente portati in aumento alla residua quota regionale.
Per l'assegnazione dei posti non rientranti nella riserva prevista
dal secondo comma e di quelli non attribuiti ai riservatari ai sensi
dell'ultima parte del comma precedente, la prova d'esame, per la
nomina nelle carriere di concetto ed esecutiva, consiste in un
colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove stabilite nei
quadri 18, 19, 20 e 36, allegati al decreto del Ministro delle
finanze 11 luglio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 6 novembre 1974, concernente i programmi d'esame per i concorsi
di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze.
Per la copertura dei posti nel ruolo del personale operaio si
applicano le norme dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1975, n.
157; il personale operaio degli uffici tecnici delle imposte di
fabbricazione puo' essere destinato a prestare servizio presso
qualsiasi ufficio dell'amministrazione periferica delle dogane e
delle imposte indirette.
Ai concorsi indetti ai sensi del secondo comma si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 ed
11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e le norme generali in materia
di concorsi per il pubblico impiego di cui all'articolo 28-ter del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. Non sono
applicabili vincoli relativi alla permanenza nella prima sede di
assegnazione diversi da quelli disposti dall'ultimo comma del citato
articolo 11 ne' i limiti o i divieti di assunzione disposti da altre
leggi generali e speciali.
Le commissioni esaminatrici sono composte da:
a) un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero
delle finanze con qualifica non inferiore a primo dirigente, da
scegliere anche tra il personale in quiescenza, presidente;
b) due funzionari con qualifica funzionale non inferiore
all'ottava, dei quali uno dell'amministrazione centrale e uno
dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette, da
scegliere anche tra il personale in quiescenza, membri.
Possono essere nominate sottocommissioni d'esame con le modalita'
previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici e delle
eventuali sottocommissioni sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze con
qualifica funzionale non inferiore alla settima.
In relazione alle esigenze di potenziamento dei servizi ispettivi
nel settore delle imposte sulla fabbricazione e sui consumi il
Ministro delle finanze e' autorizzato ad attribuire ai primi
dirigenti del ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle
imposte di fabbricazione la funzione di ispettore capo ovvero quella
di capo di ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di media
rilevanza, ferma restando l'attuale complessiva dotazione dei posti
di qualifica.
Gli impiegati inquadrati ai sensi dell'articolo 4 della legge 19
aprile 1982, n. 165, ed assegnati a prestare servizio presso uffici
dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte
indirette, oltre ad espletare le mansioni ordinarie della categoria
di personale non di ruolo nella quale vengono inquadrati, possono
essere addetti a svolgere i compiti specifici d'istituto che gli
ordinamenti dei rispettivi uffici di destinazione assegnano al
personale di ruolo di corrispondente livello.