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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a),
della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi
lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con
l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, integrato con il
secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e'
ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario
1984.
La predetta somma di lire 20 miliardi e' portata in aumento
proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed e'
ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche
assimilate con le stesse modalita' ivi previste.