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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio
1980, n. 378, integrato con le leggi 17 febbraio 1982, n. 43, e 10
maggio 1983, n. 182, e' ulteriormente integrato per l'esercizio 1984
di lire 30 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte
dello Stato.
Una quota sino al 40 per cento del conferimento di cui al
precedente comma e' riservata alla concessione di contributi in conto
capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato, secondo
le modalita' indicate agli articoli 1 e 2 della suddetta legge 23
luglio 1980, n. 378, per la effettuazione di opere di adeguamento
delle sale cinematografiche di pubblico spettacolo alla normativa
vigente in materia di sicurezza dei locali sulla base di prescrizioni
dei competenti pubblici organi di controllo o di disposizioni di
carattere generale di diretta applicazione.
Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23
luglio 1980, n. 376, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n.
182, e' ulteriormente integrato per le finalita' indicate
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819,
di lire 4 miliardi per l'anno 1984, mediante conferimento di pari
importo da parte dello Stato.
Il fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre
1965, n. 1213, e' integrato, per le finalita' di cui al primo comma
dello stesso articolo, di lire 2 miliardi per l'esercizio 1984; il
contributo sugli interessi di cui al quinto comma dello stesso
articolo 27 e' aumentato al 6 per cento a far data dall'entrata in
vigore della presente legge.