Legge Ordinaria n. 313 del 13/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1984 n. 195)
Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  fondo  di  sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio
1980,  n.  378,  integrato con le leggi 17 febbraio 1982, n. 43, e 10
maggio  1983, n. 182, e' ulteriormente integrato per l'esercizio 1984
di lire 30 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte
dello Stato.
  Una  quota  sino  al  40  per  cento  del  conferimento  di  cui al
precedente comma e' riservata alla concessione di contributi in conto
capitale  e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato, secondo
le  modalita'  indicate  agli  articoli 1 e 2 della suddetta legge 23
luglio  1980,  n.  378,  per la effettuazione di opere di adeguamento
delle  sale  cinematografiche  di  pubblico spettacolo alla normativa
vigente in materia di sicurezza dei locali sulla base di prescrizioni
dei  competenti  pubblici  organi  di  controllo o di disposizioni di
carattere generale di diretta applicazione.
  Il  fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto
1971,  n.  819,  integrato  con  le  leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23
luglio  1980,  n.  376, 17 febbraio 1982, n. 43, e 10 maggio 1983, n.
182,   e'   ulteriormente   integrato   per   le  finalita'  indicate
dall'articolo  2,  secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819,
di  lire  4  miliardi  per l'anno 1984, mediante conferimento di pari
importo da parte dello Stato.
  Il  fondo  speciale  di  cui all'articolo 27 della legge 4 novembre
1965,  n.  1213, e' integrato, per le finalita' di cui al primo comma
dello  stesso  articolo,  di lire 2 miliardi per l'esercizio 1984; il
contributo  sugli  interessi  di  cui  al  quinto  comma dello stesso
articolo  27  e'  aumentato al 6 per cento a far data dall'entrata in
vigore della presente legge.
 

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