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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, modificato
dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489, e' sostituito dal
seguente:
"Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
sono reclutati col grado di sottotenente:
a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il
corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla
presente legge;
b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei
carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano
superato l'apposito concorso per titoli ed esami;
c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed
esami;
d) dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri muniti di uno dei titoli di studio prescritti per
l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia, che abbiano maturato
sette anni di anzianita' nel grado e superato l'apposito concorso per
titoli ed esami. Gli interessati devono essere in possesso del
predetto requisito di anzianita' il 31 ottobre dell'anno in cui si
svolge il concorso.
I vincitori dei concorsi di cui alle lettere b), c) e d), dopo la
nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso
applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.
Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova
anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del
corso stesso.
Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per
ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del
presente articolo e' stabilito di volta in volta con determinazione
del Ministro della difesa.
I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle
lettere b), c) e d) non possono superare complessivamente la meta' di
quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi
dell'Accademia".