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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 27, secondo comma. 31, secondo comma, e 38, secondo
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso
che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente,
a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.
Gli aventi titoli all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi
articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono scegliere, sulla base del
titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del
titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere
l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno
prestato il servizio che da' titolo all'immissione in ruolo.
Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione in una seconda
graduatoria di altra provincia, nella quale si inscriveranno dopo
l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella
prima graduatoria.
Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai
fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e
temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi
del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata
nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle
quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.
Per i docenti di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge 25
agosto 1982, n. 604, la scelta delle graduatorie e' operata con
riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati.