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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione di spesa
E' autorizzata la spesa di lire 155 miliardi per l'anno finanziario
1983 e di lire 940 miliardi per l'anno finanziario 1984 relativa:
a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 15 dicembre
1983 tra il Governo e i sindacati del personale della polizia di
Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia) e
SAP (Sindacato autonomo della polizia) da attuarsi con successivo
decreto del Presidente della Repubblica in materia di trattamento
economico concernente il personale della polizia di Stato, nonche'
all'estensione del trattamento economico per stipendio e indennita'
mensile pensionabile previsto dal predetto decreto all'Arma dei
carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti
di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto
dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni e integrazioni;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli
della presente legge.