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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX
- ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2
annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni, e' apportata la seguente modificazione:
nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da
ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di
contrammiraglio, le parole:
1 ogni anno" sono sostituite dalla seguente: "tutti".
Nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
- della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, e' apportata la seguente modificazione:
nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da
ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di
contrammiraglio, le parole: "1/4 dei contrammiragli non ancora
valutati" sono sostituite dalla seguente: "tutti".