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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle
commissioni previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dall'articolo 4
della legge 28 marzo 1968, n. 341, ne esercita le funzioni il piu'
anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - SPADOLINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI