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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di
confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono state
stabilite in lire 24.612 al quintale.
L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante
nell'autotrazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono
stabilite nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto alla
temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.
Le riduzioni di aliquote di cui ai commi precedenti hanno effetto
dal 1 gennaio 1985.