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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, recante interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29
aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise,
Lazio e Campania, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, comma 1, le parole: "al successivo articolo 4, e'
autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la complessiva spesa di
lire 800 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3
dell'articolo 4, e' autorizzata, per il quinquennio 1984-1988, la
complessiva spesa di lire 900 miliardi".
All'articolo 2:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le province, i comuni e le
comunita' montane trasmettono la valutazione dei danni provocati
dalle calamita' di cui all'articolo 1 alle regioni interessate, che
ne danno comunicazione al Ministro per il coordinamento della
protezione civile.
2. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, sentite le regioni interessate, provvede
all'individuazione, nell'ambito della somma di cui all'articolo 1,
della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima
procedura possono essere determinate eventuali variazioni
compensative";
i commi 3, 4, 6, 7 e 8 sono soppressi;
al comma 9, le parole: "propria ordinanza" sono sostituite dalle
seguenti: "proprie ordinanze";
i commi 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per la realizzazione degli interventi edilizi non compresi
nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione
civile e finalizzati alla riattazione e all'adeguamento
igienico-funzionale degli edifici, si applica la disciplina prevista
dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e
integrazioni. Le ordinanze possono derogare ai termini, alle
procedure, alle modalita' di erogazione dei contributi e alle norme
tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981. E' fatta
salva la facolta' delle regioni di applicare le normative statali e
regionali gia' in vigore.
11. Qualora il comune ritenga necessario procedere alla redazione
di un progetto edilizio e alla direzione ed esecuzione dei lavori in
modo unitario per due o piu' unita' immobiliari, i limiti di
contributo previsti dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento
della protezione civile sono aumentati del venti per cento. Qualora
il progetto e la direzione dei lavori siano delegati dai richiedenti
al comune, la somma spettante e' versata al comune medesimo dal
Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro trenta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori".
All'articolo 3:
il seguente comma e' premesso al comma 1:
"Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro
il 31 dicembre 1984, presenta al Parlamento una relazione riguardante
le condizioni di sicurezza degli edifici e delle infrastrutture siti
nelle zone ad alto rischio sismico, nonche' proposte per la
realizzazione di un programma operativo per il loro adeguamento
antisismico";
al comma 1, dopo le parole: "e' autorizzato" sono aggiunte le
seguenti: "fino al 30 giugno 1985";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
esercita le funzioni di alta vigilanza sull'attuazione delle
disposizioni del presente articolo, utilizzando a tale scopo anche i
provveditorati alle opere pubbliche".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"1. Per provvedere, in modo unitario, alle esigenze di riattuazione
e di ricostruzione, gli interventi di cui all'articolo 2 del presente
decreto comprendono anche quelli per il completamento dell'opera di
ricostruzione nelle zone della regione Umbria di cui alla legge 3
aprile 1980, n. 115. A tal fine il fondo per la protezione civile e'
integrato di lire 20 miliardi per il 1984, di lire 80 miliardi per il
1985 e di lire 150 miliardi per il 1986. Allo onere relativo si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento
della legge n. 115 del 1980 (sisma del settembre 1979 in Umbria)".
2. IL Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con le disponibilita' del fondo per la protezione civile il
Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli
interventi per le altre calamita' naturali, gia' individuate con
propria ordinanza".
All'articolo 6:
il seguente comma e' premesso al comma 1:
"Le amministrazioni dello Stato comunicano al Ministro per il
coordinamento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi nelle
zone colpite dalle calamita', dandone notizia alle regioni
interessate".
al comma 1, le parole: "ed allo sviluppo" sono soppresse;
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. I lavori e le opere di cui al presente articolo sono
realizzati sentite le regioni interessate".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorita' statali,
regionali, provinciali e comunali, emanati nei sessanta giorni
immediatamente successivi al verificarsi degli eventi calamitosi di
cui al presente decreto, si considerano legittimi, ferme restando
eventuali responsabilita' penali, anche se difformi dalle norme in
vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le
procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, ad
assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare
esigenze prioritarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi
sismici".
All'articolo 8, il comma 3 e' soppresso.
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"1. In attesa della istituzione dei servizi scientifici per la
difesa dalle calamita' naturali collegati all'attuazione del Servizio
nazionale per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile
e con il Ministro del tesoro, e' autorizzato a ricostituire il gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti.
2. Ai fini di cui al comma 1 viene attribuito al Consiglio
nazionale delle ricerche un contributo straordinario di lire 2
miliardi, comprensivo delle somme dovute per rimborsi spettanti ai
componenti del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti.
3. Entro i limiti di un quinto del contributo di cui al comma 2
possono essere stipulate, su richiesta e per le esigenze del gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti, convenzioni con personale
tecnico.
4. Con le disponibilita' del fondo per la protezione civile, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto
con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica, e' autorizzato a concedere contributi
straordinari allo Istituto nazionale di geofisica, all'Osservatorio
vesuviano, al gruppo nazionale per la vulcanologia e ad altri enti od
istituti che svolgono attivita' di ricerca nel campo della protezione
civile, per il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di
sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici e per consentire forme
particolari di incentivazione per fronteggiare le situazioni di
emergenza.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo',
in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzare l'Istituto nazionale
di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le
esigenze del gruppo nazionale di vulcanologia, a stipulare
convenzioni, con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche
di cittadinanza straniera, entro il limite massimo di venti unita'.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce,
presso il Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di due
anni, un gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche con il compito di promuovere, coordinare e sviluppare
studi finalizzati alla protezione civile e di fornire consulenza
scientifica e tecnica ai Ministeri, alle regioni, agli enti locali ed
agli altri enti pubblici e privati. Con lo stesso provvedimento sono
stabilite le norme generali e specifiche per l'espletamento dei
compiti di cui al presente comma.
7. Ai fini di cui al comma 6, e' attribuito al Consiglio nazionale
delle ricerche un contributo straordinario di lire 3 miliardi,
comprensivo delle somme dovute per i rimborsi ed i compensi spettanti
ai componenti del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche.
8. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, anche
ai fini dell'attivita' di previsione e prevenzione relativa al
rischio di esposizione a sostanze chimiche, e' autorizzato ad
avvalersi della collaborazione, mediante apposite convenzioni,
dell'Istituto superiore di sanita'.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31
marzo 1985".
All'articolo 10:
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno e' autorizzato, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, ad emanare,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il decreto di riassetto degli
ispettorati dei vigili del fuoco, istituendoli nelle regioni che ne
sono prive";
il comma 3 e sostituito dal seguente:
"3. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, agli oneri
occorrenti per la gestione dei beni di cui al terzo ed al quarto
comma dell'articolo 2 del richiamato decreto-legge, ivi comprese le
spese relative alla riparazione delle roulottes e alla movimentazione
dei containers, si provvede con le disponibilita' del fondo per la
protezione civile".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica
della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile puo' avvalersi delle
prestazioni dei gruppi associati all'attivita' di previsione,
prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilita' del fondo
per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti
locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti
alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per
garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo
trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la
copertura assicurativa degli interessati".
All'articolo 12:
al comma 3, le parole: "30 giugno 1985" sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 1984";
il comma 4 e' soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma 1
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983,
n. 637, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e
della Basilicata, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.
4-ter. Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 2 della
legge 18 aprile 1984, n. 80, e' prorogato di trenta giorni.
4-quater. Il termine del 31 marzo 1984, indicato nel comma 1
dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e'
differito di centoventi giorni per i comuni e gli altri enti pubblici
che abbiano ricevuto la delega per la progettazione, esecuzione e
gestione dei lavori ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 14
maggio 1981, n. 219.
4-quinquies. All'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo
la parola "Campania" sono aggiunte le seguenti: "e Puglia"; dopo la
parola "febbraio 1981" sono aggiunte le seguenti: "nonche' i
proprietari dei fabbricati danneggiati dal terremoto del marzo 1982".
4-sexies. Le procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della
legge 18 aprile 1984, n. 80, sono effettuate anche in deroga alle
disposizioni vigenti, comprese quelle sulla sistemazione del
personale di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138.
4-septies. Il termine del 31 dicembre 1984, di cui al secondo
capoverso del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio
1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18
aprile 1984, n. 80, e' prorogato al 31 dicembre 1985".
Dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 13-bis. - 1. Le residue disponibilita' del fondo costituito
con l'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 874, affluiscono al fondo di cui al decreto-legge 12 novembre
1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1982, n. 938. Su richiesta dei prefetti competenti, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei limiti
delle residue disponibilita' del fondo citato, assicura le provviste
economiche occorrenti per la definizione degli atti che permangono
nelle attribuzioni dei prefetti medesimi, a norma dell'articolo 1
della legge 11 aprile 1983, n. 114. Si applica il sesto comma
dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114.
2. Entro i limiti degli impegni gia' assunti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con i
poteri e le modalita' previsti per gli interventi di protezione
civile dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12
novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1982, n. 938, alla definizione degli adempimenti
tecnici ed amministrativi conseguenti alla attuazione delle opere
pubbliche ed ai programmi di reinsediamento provvisorio, ivi inclusi
quelli relativi ai programmi edilizi gia' disposti con spesa a carico
del fondo di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980,
n. 874. Restano esclusi gli adempimenti concernenti la citta' di
Napoli ai quali provvede, con i fondi e le modalita' previsti dal
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, il sindaco di Napoli,
commissario straordinario del Governo.
3. Le indennita' di espropriazione delle aree necessarie alla
realizzazione degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo
1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, sono determinate ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
4. Il personale convenzionato tuttora in servizio presso la
gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le regioni
terremotate per la Campania e la Basilicata, o comunque assunto dai
provveditorati alle opere pubbliche o dalle sovrintendenze alle
antichita' e belle arti per far fronte alle esigenze connesse agli
eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e' trattenuto in
servizio fino al 31 dicembre 1985, con i relativi oneri a carico del
fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1980, n. 874.
Art. 13-ter. - I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da
ordine di sgombero perche' inagibili per effetto degli eventi di cui
al presente decreto e del bradisismo dell'area flegrea sono esclusi,
per l'anno 1983, dall'imposta locale sui redditi nonche' dalla
addizionale straordinaria, istituita con decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 52, e confermata, per l'anno 1983, dal
decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1983, n. 29, e dalla
sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati di cui all'articolo
21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche
fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati
stessi, purche' alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di
imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante
la distruzione, l'inagibilita' o l'inabitabilita' dei fabbricati
dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia'
pagate.
Art. 13-quater. - 1. Nei confronti dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e
Procida, l'IRPEF, l'ILOR e l'addizionale straordinaria ILOR dovute in
base alla dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1983 da parte
delle persone fisiche sono iscritte nei ruoli principali formati e
consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1984, senza
applicazione degli interessi e delle soprattasse rispettivamente
previsti dagli articoli 20 e 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. La riscossione e' effettuata in sei rate, senza applicazione
degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Resta salva la facolta' degli uffici di procedere alla
liquidazione delle dichiarazioni indicate nel comma 1 del presente
articolo a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. La riscossione delle imposte mediante ruoli, gia' sospesa, ai
sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 1 dell'ordinanza n.
216/FPC/ZA del 16 maggio 1984, e' ulteriormente sospesa fino al 30
maggio 1985 e sara' ripresa in cinque rate a decorrere dalla scadenza
di giugno 1985, senza applicazione degli interessi di cui
all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
5. La riscossione delle imposte da iscrivere nei ruoli e' sospesa,
relativamente alle rate in scadenza da settembre 1984 fino al 30
maggio 1985, e sara' ripresa nei termini e con le modalita' di cui al
comma 4.
Art. 13-quinquies. - 1. Sono sospesi i pagamenti di imposte dirette
e contributi dovuti dai soggetti residenti, alla data degli eventi,
nei comuni colpiti dai terremoti di cui al presente decreto,
individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, fino al 31 dicembre 1985.
2. Il recupero avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate
bimestrali, senza interessi o altri oneri, a partire dal febbraio
1986.
Art. 13-sexies. - Fino all'entrata in vigore di una legge organica
per la rinascita e lo sviluppo delle zone colpite dai terremoti di
cui al presente decreto, a favore delle persone fisiche e giuridiche,
domiciliate o aventi sede nei comuni di cui al precedente articolo, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1984, sono sospesi tutti i termini
e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalita' e morosita'
relativi ad obbligazioni scadenti entro il 30 aprile 1984.
Art. 13-septies. - Per i soggetti residenti o che svolgono la
prevalente attivita' nei comuni terremotati della Campania e della
Basilicata il termine di cui all'articolo 2, comma 14, secondo
periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e'
riaperto e prorogato al 31 dicembre 1984. Il versamento dei
contributi puo' essere effettuato anche in rate mensili eguali e
consecutive in numero non superiore a diciotto, delle quali la prima
entro il 31 dicembre 1984, con applicazione sull'importo delle rate
successive degli interessi di cui al comma 6 dello stesso articolo.
Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza
dai benefici economici di cui al comma 5 del medesimo articolo.
Art. 13-octies. - 1. Al fine di dotare di una sede gli uffici del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, e per sua delega il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, e' autorizzato a stipulare con
la regione Lazio apposita convenzione per disciplinare l'uso per
cinquanta anni dell'immobile attualmente occupato dagli uffici del
Ministro per il coordinamento della protezione civile.
2. Gli oneri derivanti dalla convenzione nei confronti della
regione Lazio fanno carico al capitolo 6536 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi, mentre fanno carico al fondo di cui
all'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1982, n. 938, le spese sostenute per la ristrutturazione e la
manutenzione, anche straordinaria, dell'immobile nonche' per la
dotazione e l'impiego dei mezzi e degli apparati tecnici e funzionali
ivi installati e dei servizi accessori o strumentali.
3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile e'
autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di
personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero massimo di
80 unita', gia' convenzionato o da convenzionare, a tempo
determinato. Il relativo onere e' posto a carico del fondo per la
protezione civile.
4. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12
novembre 1982, n. 829, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1982, n. 938.
Art. 13-novies. - 1. E' considerata popolazione residente nei
comuni di Castelvolturno e Mondragone quella sfollata da Pozzuoli per
effetto del bradisismo fin quando perdura lo stato di sfollamento e
comunque per non oltre un biennio a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ai comuni di Castelvolturno e Mondragone si applicano, per
l'indicato periodo, tutte le disposizioni relative ai comuni con
corrispondente maggior numero di abitanti, in particolare quelle
concernenti l'igiene, la sanita', l'urbanistica, l'ordine pubblico ed
i trasferimenti finanziari.
3. L'adeguamento alla nuova situazione demografica avviene anche in
deroga alle procedure previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 13-decies. - 1. I proprietari di fabbricati o altri aventi
titolo a contributo per effetto di precedenti movimenti sismici, che
hanno subito anche danni dai terremoti del 29 aprile, 7 e 11 maggio
1984, possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto,
presentando al comune, entro il 31 dicembre 1984, apposita istanza di
rinuncia ai contributi previsti da altre disposizioni legislative,
anche se in possesso dell'atto formale di concessione dei contributi
medesimi, a condizione che non abbiano ancora dato inizio ai lavori
di riparazione o di ricostruzione.
2. Nel caso in cui i lavori siano gia' iniziati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono ammesse perizie suppletive in corso d'opera che possono
comportare variazioni in aumento anche in eccedenza al limite
previsto dal comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 28
febbraio 1984, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 1984, n. 80.
Art. 13-undecies. - Il disposto dell'articolo 15 della legge 18
aprile 1984, n. 80, si applica anche ai comuni in cui al momento
dell'entrata in vigore della suddetta legge i lavori erano in corso
di esecuzione e per i quali non e stata ancora effettuata la visita
di collaudo definitiva.
Art. 13-duodecies. - I giovani interessati alla chiamata alle armi
negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, purche' residenti prima degli
eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 nelle zone
terremotate dell'Umbria, del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio e della
Campania, a domanda, possono prestare il servizio militare di leva,
anche se gia' arruolati e in servizio, nel territorio del distretto
militare di appartenenza.
Art. 13-terdecies. - E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
nell'esercizio finanziario 1984, per il completamento del programma
straordinario di opere igienico-sanitarie, autorizzato ai sensi
dell'articolo 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, da eseguire
con carattere di somma urgenza nei comuni colpiti dagli eventi
sismici.
Art. 13-quaterdecies. - 1. Per i lavori di riparazione,
ricostruzione, ristrutturazione e consolidamento delle opere di
edilizia demaniale e di culto da eseguire con carattere di urgenza
nei comuni danneggiati dagli eventi sismici e' autorizzata la spesa
di lire 5 miliardi.
2. All'onere relativo all'esercizio 1984 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
medesimo esercizio finanziario all'uopo utilizzando parzialmente la
voce "edilizia demaniale".
Art. 13-quindecies. - Le somme che gli istituti di credito aventi
sede nelle zone interessate dal presente decreto vantano a titolo di
credito di imposta nei confronti dello Stato possono essere
rimborsate con effetto immediato, a condizione che esse vengano messe
a disposizione delle popolazioni residenti, per interventi di cui ai
precedenti articoli, ad un tasso pari a quello praticato dallo Stato
per le somme dovute agli stessi istituti a titolo di credito di
imposta.
Art. 13-sexiesdecies. - 1. Per ciascuno degli anni 1984, 1985 e
1986 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, per il
completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27
ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, dei comuni colpiti
dagli eventi sismici, da affidarsi con carattere di urgenza in
concessione a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il
comune interessato.
2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede al completamento dei
piani di ricostruzione previsti dal comma 1 del presente articolo,
anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933.
3. Ai comuni indicati al comma 1 del presente articolo non si
applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del primo
comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
Art. 13-septiesdecies. - Ai cittadini residenti nei comuni delle
zone colpite dai sismi individuate dal presente decreto, che
rientrino nei casi di applicazione della legge 14 maggio 1981, n.
219, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2 del presente decreto, sono
estese le agevolazioni fiscali previste dal capo IV del titolo VII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e
integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino al 31 dicembre 1985.
Art. 13-octiesdecies. - Il comma 1 dell'articolo 5-quater del
decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e' sostituito
dal seguente:
" 1. Per provvedere alle necessita' di riparazione, di ripristino
e di ricostruzione degli edifici di proprieta' dello Stato, degli
edifici privati in uso ad uffici pubblici statali, degli edifici per
il culto, di quelli monumentali tutelati ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089, aventi sede nelle province di Parma e Reggio
Emilia danneggiate dal terremoto del 9 novembre 1983, nonche' degli
edifici dell'Universita' di Parma, e' autorizzata la spesa di lire 22
miliardi che fara' carico al capitolo 8405 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici".
Art. 13-noviesdecies. - 1. Per provvedere a tutte le esigenze
connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, di
rinascita e di sviluppo del comune di Ancona, colpito anche dagli
eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, il relativo
piano di ricostruzione, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e
successive modificazioni ed integrazioni, non realizzato o realizzato
in parte, conserva o riprende, ancorche' scaduto o decaduto, la
propria efficacia sino alla sua completa attuazione, cosi' come
verra' stabilita dall'amministrazione comunale.
2. Sono eliminati i limiti di impegno autorizzati con le leggi 23
dicembre 1976, n. 874, quanto a lire 1.100 milioni; 27 aprile 1978,
n. 143, quanto a lire 4.000 milioni; 30 aprile 1980, n. 149, quanto a
lire 13.095 milioni, e 23 aprile 1981, n. 164, quanto a lire 12.305
milioni, per complessive lire 30.500 milioni, in dipendenza degli
oneri derivanti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli
istituti mutuanti, nonche' al finanziamento dei conguagli in materia
di edilizia residenziale.
3. Per provvedere ai lavori di cui al comma 1, e' autorizzato il
limite di impegno venticinquennale di lire 30.500 milioni da
iscrivere in un nuovo, istituendo capitolo dello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1984. Al
relativo onere, stimato in lire 30.500 milioni per ciascuno degli
esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede a carico del
capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.
4. La regione Marche restituisce al Ministero del tesoro la somma
di lire 30.500 milioni di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio
1983, n. 156.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche sul conto dei
residui.
6. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione ed al
completamento del piano di ricostruzione della citta' di Ancona,
anche ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 933, in via
straordinaria, senza necessita' di assenso da parte di alcun altro
Ministero, ed in conformita' delle richieste del comune di Ancona, al
quale non si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo
del primo comma dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n.
1402.
7. Per la sollecita realizzazione e sino alla completa attuazione
dei lavori del piano di ricostruzione di Ancona:
a) i progetti che hanno gia' riportato il parere favorevole del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, o che siano stati o saranno
approvati dalla sola amministrazione comunale interessata, non sono
soggetti ad alcun ulteriore parere, sia tecnico che amministrativo,
ed i relativi decreti di affidamento, anche in deroga a qualsiasi
norma precedente, debbono essere integralmente ed immediatamente
emessi;
b) il comune, di concerto con l'ente concessionario, ha facolta'
di apportare varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee
fondamentali del progetto approvato;
c) su richiesta dell'amministrazione comunale possono essere
effettuati, in corso d'opera, collaudi parziali di opere funzionali,
con le stesse modalita' e gli stessi effetti dei collaudi definitivi;
d) la concessione prevede la misura delle anticipazioni, le
penalita' per i ritardi e gli eventuali premi di accelerazione anche
in deroga alle normative vigenti.
8. L'interesse previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della
legge 27 ottobre 1951, n. 1402, non puo' superare di piu' del cinque
per cento il tasso ufficiale di sconto.
9. Gli atti di cessione delle annualita' differite relative ai
lavori dei piani di ricostruzione di cui alla predetta legge 27
ottobre 1951, n. 1402, scontano la sola imposta fissa di registro.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per
quanto compatibili, anche ai comuni di cui all'articolo 15 della
legge 18 aprile 1984, n. 80".
All'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. All'onere di lire 150 miliardi, derivante dall'applicazione
del presente decreto per il 1984, si provvede, quanto a lire 20
miliardi ed a lire 130 miliardi, mediante riduzione di pari importo
dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo utilizzando, per i corrispondenti importi, rispettivamente,
la voce "Difesa del suolo" e la voce "Fondo investimenti e
occupazione".
2. All'onere di lire 150 miliardi e di lire 180 miliardi, derivante
dall'attuazione del presente decreto, rispettivamente, negli anni
1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parzialmente la voce
"Difesa del suolo"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - ZAMBERLETTI -
GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 30 luglio
1984.