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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali
idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli
altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonche'
materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio
presso l'Amministrazione centrale.
A cio' si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento
della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra
dipendenti cui il Ministero degli affari esteri eroghera' adeguati
contributi.
I servizi di cui al primo comma, le modalita' della loro gestione e
quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di
amministrazione.