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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del
canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio
1978, n. 392, relativo al 1984, non si applica.
E' nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore
od altri vantaggi contrari alle disposizioni di cui al presente
articolo.