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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti
in materia di tutela ambientale, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'ecologia presiede il Comitato
interministeriale, integrato con il Ministro per gli affari
regionali, di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
e successive modifiche ed integrazioni, ed il Comitato
interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che hanno sede presso il
suo ufficio".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, nel
quadro delle funzioni contemplate dall'articolo 2, lettera a), della
legge 10 maggio 1976, n. 319, vigila sulla esecuzione degli
adempimenti e sull'osservanza dei termini stabiliti dall'articolo 6,
commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 18".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"1. Le regioni, entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Comitato
interministeriale i provvedimenti di proroga adottati ai sensi del
comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 18, indicando in particolare per ciascuno di essi:
a) lo stato attuale di progettazione o di esecuzione
dell'impianto centralizzato di depurazione comunale o consortile;
b) i limiti di accettabilita' per gli scarichi nella pubblica
fognatura che alimenta l'impianto medesimo, approvati dalla regione,
a cui gli insediamenti produttivi esistenti devono adeguare i propri
scarichi;
c) le condizioni di qualita' del corpo idrico ricettore e gli
obiettivi di tutela fissati nell'ambito del piano regionale di
risanamento.
2. Il Comitato, convocato dal presidente, entro i successivi
trenta giorni, sulla base dei dati ricevuti, emana le direttive
necessarie per promuovere l'accelerazione delle procedure e dei
lavori con riferimento alla data di scadenza di cui all'articolo 6,
comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Per le situazioni che richiedano urgenti interventi, individuate
in relazione alla natura ed alla gravita' delle condizioni di
alterazione dei corpi ricettori, il Comitato:
a) riconosce la priorita' della esecuzione o del completamento
delle opere ai fini della concessione dei finanziamenti statali
previsti dalle vigenti disposizioni, dandone comunicazione agli enti
competenti per la loro erogazione;
b) valuta la congruita' dei limiti di accettabilita' delle norme
e delle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai
consorzi che gestiscono l'impianto centralizzato di depurazione;
c) definisce, d'intesa con la regione interessata, le iniziative
da assumere nei casi di grave ritardo nella realizzazione delle
opere".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"I Comitati interministeriali di cui all'articolo 1 del presente
decreto, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono
disporre accertamenti ispettivi conferendone l'incarico ai componenti
dei collegi o degli istituti di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'articolo 5, terzo comma,
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - BIONDI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Poiche' la legge di conversione ha sostituito integralmente il
testo di tutti gli articoli del decreto-legge, non appare necessaria
la pubblicazione del testo di detto decreto-legge coordinato con la
legge di conversione.