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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, dopo il primo comma, e aggiunto il seguente:
"Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli
orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e,
comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'".