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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi
nel senso che la equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1983, della
indennita' di accompagnamento istituita in favore degli invalidi
civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a
quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione,
con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e
delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli
articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il
definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.