Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 10 maggio
1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio.
La misura massima delle assunzioni e' fissata in centottanta
unita'.
Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali
delle assunzioni gia' in atto.
Le nuove assunzioni di personale straordinario avverranno, previo
decreto dell'avvocato generale dello Stato, con l'osservanza dei
criteri e modalita' di impostazione delle prove pratiche attitudinali
gia' adottati con il precedente decreto emanato dall'avvocato
generale dello Stato 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'8 luglio 1982.
Il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle
domande non potranno essere inferiori rispettivamente a quindici e
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.