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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da ripartire in cinque
anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1984, per
l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da
adibire a sedi delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e
ad alloggi per il personale. L'autorizzazione di spesa per gli anni
1984, 1985 e 1986 e' di lire 10 miliardi annui. La legge finanziaria,
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvedera'
ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi.