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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e
nella legge 14 agosto 1982, n. 599, nonche' i termini previsti dalle
stesse leggi scadenti il 31 dicembre 1983, sono prorogati al 30
giugno 1984:
Le percentuali di contribuzione sono pari a quelle previste per
l'anno 1983.