Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 235 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 235. - (Arresto obbligatorio in flagranza).
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza
pubblica devono arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.
Devono altresi' procedere all'arresto di chi e' stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova
sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano
illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono gia'
stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per
delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non
colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre
anni.
Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza
deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente
diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto
immediatamente in liberta'".