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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 255 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 255. - (Determinazione della pena). - Per il computo della
pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si
ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato
consumato o tentato.
Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa
la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta
eccezione per l'eta' e per la circostanza prevista dall'articolo 62,
n. 4, del codice penale".