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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Aumento della competenza del conciliatore
L'articolo 7 del codice di procedura civile e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - (Competenza del conciliatore). - Il conciliatore e'
competente per le cause relative a beni mobili di valore non
superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite
alla competenza di altro giudice.
E' altresi' competente per tutte le cause relative alle modalita'
di uso dei servizi condominiali".