Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 31 del codice di procedura penale e' aggiunto il
seguente comma:
"Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:
falsita' prevista dall'articolo 491 del codice penale, quando il
fatto non concerne un testamento olografo;
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre
l'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice
penale;
rissa aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del
codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno
sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 614 del codice penale;
furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale;
ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale".