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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio
giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso
di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per
il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita, per gli
atti di notificazione, nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: lire 1.500;
b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;
c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei
chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso
successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di lire
800.
Per gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per il
viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di
quella prevista dal precedente comma.
L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita per
mezzo del servizio postale.
Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati,
si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno
1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui
all'articolo 142 del presente decreto.
Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su
proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della
indennita' di trasferta potra' essere variato tenendo conto delle
modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati verificatesi nel triennio precedente".