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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni
al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in
attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla
Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause n. 216/1981 e
n. 319/1981, nonche' aumento dell'imposta sul valore aggiunto su
alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, e'
convertito in legge, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
il comma 2 e' soppresso;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel
comma 1 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita
nella misura del 20 per cento dal 1 marzo 1986".
All'articolo 3:
al comma 1, la cifra "350.000" e' sostituita dalla seguente:
"420.000";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31
dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino,
dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta,
del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di
fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate
in L. 340.000 per ettanidro";
il comma 2 e' soppresso.
Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 3-bis. - 1. L'imposta di fabbricazione e la
corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole metilico, propilico
ed isopropilico sono abolite.
2. E' altresi' abolito il diritto erariale speciale sull'alcole
metilico, propilico ed isopropilico denaturati con denaturante
generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in L. 2.000
per ettanidro dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.
3. E' vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di
alimenti e bevande, profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti
d'igiene personale, medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e
sintetiche. E' altresi' vietato l'impiego di alcole metilico come
solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti,
inchiostri, prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le
quantita' derivanti dalla denaturazione dell'alcole etilico,
utilizzato allo scopo, e le tolleranze e deroghe espressamente
previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.
4. L'alcole metilico deve essere imballato ed etichettato in
conformita' a quanto per esso previsto dalle norme di attuazione
della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e
disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e
preparati pericolosi e la sua detenzione e commercio sono subordinati
alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di
cui agli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 3-ter. - L'agevolazione di cui all'articolo 2 del regio
decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, convertito in legge, con
modificazioni, della legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive
modificazioni, e' estesa ai fabbricanti di estratti alcolici
aromatizzanti alle condizioni che verranno stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
Art. 3-quater. - All'alcole etilico denaturato, impiegato in usi
industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre
1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 1948, n. 1388, soggetto al pagamento del diritto erariale
speciale, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 28
marzo 1968, n. 415".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole "L'aumento di imposta stabilito
dall'articolo 3 si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Gli
aumenti di imposta stabiliti dall'articolo 3 si applicano" e le
parole "l'aumento non si applica" sono sostituite dalle seguenti:
"gli aumenti non si applicano";
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle
vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati
e' effettuata nelle misure di imposta stabilite dall'articolo 3, per
le esportazioni, rispettivamente, successive al 30 giugno 1986 e al
31 dicembre 1988.
2-bis. Per il marsala e le acqueviti di origine viticola
l'esenzione dall'aumento di imposta di fabbricazione, di cui al comma
1, si applica anche se essi sono estratti dagli speciali magazzini di
invecchiamento dopo il 30 giugno 1986".
Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli
spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth
dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948,
n. 1388, e successive modificazioni, e' estesa a tutti i vini
liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti
nei Paesi C.E.E. ed importati in Italia, secondo norme da adottare,
entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2. Con decreto di cui al comma 1 deve essere esteso ai vini
liquorosi l'obbligo di vendita al consumo in recipienti muniti di
apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e
devono essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno,
che verra' ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini
aromatizzati".
All'articolo 5 le parole "Per le ditte produttrici di bevande
alcoliche" sono sostituite dalle seguenti: "Per le ditte produttrici
di bevande e profumerie alcoliche".
All'articolo 6:
al comma 3, lettera b), le parole "e delle patate" sono
sostituite dalle seguenti: ", delle patate, del sorgo, dei fichi,
delle carrube e dei cereali";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 25 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono
ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985".
All'articolo 7 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente
decreto, valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in
lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300
milioni nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n.
15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni
prodotti petroliferi, nonche' proroga del trattamento fiscale
agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione
nelle prove sperimentali".
L'articolo 8 e' soppresso.