Legge Ordinaria n. 408 del 28/07/1984 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1984 n. 212)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonche' aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni
al  regime  fiscale  per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in
attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla
Corte  di giustizia delle Comunita' europee nelle cause n. 216/1981 e
n.  319/1981,  nonche'  aumento  dell'imposta  sul valore aggiunto su
alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, e'
convertito in legge, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 2:
      il comma 2 e' soppresso;
      il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel
comma  1  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore aggiunto e' stabilita
nella misura del 20 per cento dal 1 marzo 1986".
    All'articolo 3:
      al  comma  1,  la cifra "350.000" e' sostituita dalla seguente:
"420.000";
      dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
      "1-bis.  In  deroga  alla  disposizione del comma 1, fino al 31
dicembre  1988  per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino,
dei  sottoprodotti  della  vinificazione, delle patate, della frutta,
del  sorgo,  dei  fichi,  delle  carrube  e  dei cereali l'imposta di
fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate
in L. 340.000 per ettanidro";
      il comma 2 e' soppresso.
      Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
      "Art.   3-bis.   -   1.   L'imposta   di   fabbricazione  e  la
corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole metilico, propilico
ed isopropilico sono abolite.
      2. E' altresi' abolito il diritto erariale speciale sull'alcole
metilico,   propilico  ed  isopropilico  denaturati  con  denaturante
generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in L. 2.000
per ettanidro dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.
      3.  E' vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di
alimenti  e  bevande,  profumerie  alcoliche,  cosmetici  e  prodotti
d'igiene  personale,  medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e
sintetiche.  E'  altresi'  vietato  l'impiego di alcole metilico come
solvente  per  colori  e  vernici,  adesivi,  mastici  e  sigillanti,
inchiostri, prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le
quantita'   derivanti   dalla   denaturazione   dell'alcole  etilico,
utilizzato  allo  scopo,  e  le  tolleranze  e  deroghe espressamente
previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.
      4.  L'alcole  metilico  deve essere imballato ed etichettato in
conformita'  a  quanto  per  esso  previsto dalle norme di attuazione
della  legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e
disciplina  dell'imballaggio  e  della etichettatura delle sostanze e
preparati pericolosi e la sua detenzione e commercio sono subordinati
alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di
cui  agli  articoli  146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
  Art.  3-ter.  -  L'agevolazione  di  cui  all'articolo  2 del regio
decreto-legge  1  marzo  1937,  n.  226,  convertito  in  legge,  con
modificazioni,  della  legge  17  giugno  1937, n. 1004, e successive
modificazioni,   e'   estesa  ai  fabbricanti  di  estratti  alcolici
aromatizzanti  alle condizioni che verranno stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
  Art.  3-quater.  -  All'alcole etilico denaturato, impiegato in usi
industriali  ai  sensi  dell'articolo  8  del decreto-legge 6 ottobre
1948,  n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre  1948,  n.  1388, soggetto al pagamento del diritto erariale
speciale,  si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 28
marzo 1968, n. 415".
  All'articolo 4:
    al   comma   1,   le   parole  "L'aumento  di  imposta  stabilito
dall'articolo  3  si  applica"  sono  sostituite dalle seguenti: "Gli
aumenti  di  imposta  stabiliti  dall'articolo  3  si applicano" e le
parole  "l'aumento  non  si  applica" sono sostituite dalle seguenti:
"gli aumenti non si applicano";
    il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
    "2.  La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle
vigenti  disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati
e'  effettuata nelle misure di imposta stabilite dall'articolo 3, per
le  esportazioni,  rispettivamente, successive al 30 giugno 1986 e al
31 dicembre 1988.
    2-bis.  Per  il  marsala  e  le  acqueviti  di  origine  viticola
l'esenzione dall'aumento di imposta di fabbricazione, di cui al comma
1, si applica anche se essi sono estratti dagli speciali magazzini di
invecchiamento dopo il 30 giugno 1986".
  Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:
  "Art.  4-bis.  -  1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli
spiriti  prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth
dall'articolo   29   del  decreto-legge  6  ottobre  1948,  n.  1200,
convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948,
n.  1388,  e  successive  modificazioni,  e'  estesa  a  tutti i vini
liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti
nei  Paesi  C.E.E. ed importati in Italia, secondo norme da adottare,
entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
  2.  Con  decreto  di  cui  al  comma  1  deve essere esteso ai vini
liquorosi  l'obbligo  di  vendita  al consumo in recipienti muniti di
apposito  contrassegno  di  Stato  vigente per i vini aromatizzati, e
devono  essere  determinate  le caratteristiche di tale contrassegno,
che  verra'  ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini
aromatizzati".
  All'articolo  5  le  parole  "Per  le  ditte produttrici di bevande
alcoliche"  sono sostituite dalle seguenti: "Per le ditte produttrici
di bevande e profumerie alcoliche".
  All'articolo 6:
    al  comma  3,  lettera  b),  le  parole  "e  delle  patate"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  delle patate, del sorgo, dei fichi,
delle carrube e dei cereali";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "3-bis.   Le  disposizioni  del  comma  4  dell'articolo  25  del
decreto-legge  12  settembre  1983,  n. 463, convertito in legge, con
modificazioni,   dalla   legge   11   novembre  1983,  n.  638,  sono
ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985".
  All'articolo 7 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Alle  minori  entrate derivanti dall'applicazione del presente
decreto,  valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in
lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300
milioni  nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle  maggiori  entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n.
15,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984,  n.  85,  recante  modificazioni  al  regime  fiscale di alcuni
prodotti   petroliferi,   nonche'  proroga  del  trattamento  fiscale
agevolato  per  le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione
nelle prove sperimentali".
  L'articolo 8 e' soppresso.
 

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