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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Abbreviazione di indicazioni)
1. Nel testo della presente legge le espressioni "Cassa",
"Istituto", "assicurazione generale obbligatoria" vanno
rispettivamente intese come "Cassa nazionale per la previdenza
marinara", "Istituto nazionale della previdenza sociale" e
"assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
2. L'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale
navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista
dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle
singole norme.