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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente
autonomo "La Biennale di Venezia", di cui agli articoli 5, lettera
b), e 35, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1973, n. 438,
a decorrere dall'anno finanziario 1984 e' elevato a lire 10.000
milioni, da iscriversi in ragione di lire 5.000 milioni e di lire
5.000 milioni rispettivamente nello stato di previsione della spesa
del Ministero del turismo e dello spettacolo ed in quello del
Ministero per i beni culturali e ambientali.
Nel detto contributo di lire 10.000 milioni restano assorbiti i
contributi di cui alle lettere g), n. 4), ed l) dell'articolo 45
della legge 4 novembre 1965, numero 1213, quello di lire 50 milioni
previsto dall'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e
quello di lire 160 milioni di cui all'articolo 1 della legge 31
ottobre 1967, n. 1081.