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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dopo il primo
comma e' aggiunto il seguente:
"Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono
autorizzati a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza
di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui
ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni
interessati istituiti su decreto del presidente della regione. La
competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di
svolgimento del servizio e' delegata al presidente della regione che
vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita l'apposita
commissione regionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1984
PERTINI
CRAXI SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI