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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio
decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge
18 aprile 1935, n. 961, e' soppresso.
La gestione di liquidazione dell'Ente e' assunta, ai sensi e con le
modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio
liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno
trasferite le relative attivita' e passivita' patrimoniali.