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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate
nell'articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni
amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 2367, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver
considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n.
689.
Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per
le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1
marzo 1975, n. 47.