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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel
senso che l'indennita' in esso prevista spetta esclusivamente ai
magistrati dell'ordine giudiziario.
L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il
trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16
dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge
20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della
Corte dei conti.
L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si
interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della
giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in
servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una
sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente
dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento
periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica
posseduta o la classe di stipendio acquisita.