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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 e' autorizzata
la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato
al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto
1981, n. 416, concernente il concorso dello Stato in conto interessi
sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa
quotidiana e periodica.