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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e' il
generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma piu'
anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante
generale, con decreto del Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa ha facolta', nell'interesse
dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il
generale di divisione piu' anziano e di procedere alla nomina del
generale di divisione che lo segue in ordine di anzianita'.
Il vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto
agli altri generali di divisione dei carabinieri.