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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, recante norme sull'impiego
di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "malattia" e'
inserita l'altra: "indennizzata";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 e' esclusa per
i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianita'.
6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del
precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione
della legge 2 aprile 1968, n. 482";
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis - 1. Le esigenze di manodopera che si verifichino
in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con
assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente
articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno
funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui
al medesimo articolo.
2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti
di cui al precedente articolo 1, quando abbiano necessita' di un
numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte
nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione.
La regione accerta la congruita' del numero dei lavoratori utilizzati
dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.
Art. 1-ter - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto per i primi due quadrimestri dell'anno 1984, valutato in lire
173 miliardi 300 milioni, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,
all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento
"Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per
favorirne lo sviluppo socio-economico".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 12 aprile 1984, numero 64.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 4 agosto 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS -
PANDOLFI - ZAMBERLETTI
- GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 17 agosto 1984.