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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola
valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono,
sulla base della Intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla
presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano
pertanto di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle
chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere
che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le
disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289.