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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989 il Ministro della
difesa e' autorizzato ad assumere impegni fino a 996 miliardi di lire
per la realizzazione dei sottonotati programmi di ricerca e sviluppo
d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con
altri Paesi, nei settori aeronautico e delle comunicazioni:
velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze
di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del
territorio (AM-X);
aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa
antisommergibile (EH-101);
sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di
soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati
informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).
La spesa di cui al precedente comma e' cosi' ripartita:
lire 470 miliardi per il programma AM-X, lire 300 miliardi per il
programma EH-101, lire 226 miliardi per il programma CATRIN.
Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei
predetti programmi implichino la partecipazione o, comunque, la
collaborazione di Paesi esteri direttamente o per il tramite di
agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa e'
autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei
limiti dell'intera somma considerando a questi fini anche gli importi
da riassegnare a bilancio per il titolo sopra detto ai sensi
dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263.