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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 536, e' sostituito dal seguente:
"Per la ricostruzione o la riparazione di unita' immobiliari,
ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e
destinate o adibite ad attivita' dei settori dell'artigianato, del
turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o
al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande,
ovvero adibite a studi professionali nonche' di quelle adibite ad uso
delle pubbliche amministrazioni, e' concesso, ai soggetti che
risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprieta'
ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento
delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del
contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno
cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori".