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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Obblighi di informazione nei confronti
del Servizio geologico
Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed
indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici,
per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di
trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie
suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri,
deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione
generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle
indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e
delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio
geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle
indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa
documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
modificare con proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i
limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.