Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio
termine (Mediocredito centrale) il Fondo centrale di garanzia per la
copertura dei rischi connessi ai finanziamenti a medio termine
accordati, ai sensi della legge 27 novembre 1980, n. 815, da istituti
ed aziende di credito ad imprese di trasporto iscritte all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi.
La garanzia del Fondo di cui al comma precedente opera fino a 50
milioni di lire e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale
agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della
legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La garanzia copre il 90 per cento della perdita subita
dall'istituto finanziatore a fronte del capitale.
Il Fondo centrale di garanzia di cui al precedente primo comma
opera, altresi', a copertura del 90 per cento della perdita subita
dall'istituto finanziatore a fronte del capitale e fino a 50 milioni
di lire in relazione ai finanziamenti accordati da istituti ed
aziende di credito di cui al precedente secondo comma per l'acquisto
di un solo veicolo, o complesso di veicoli, da parte dell'impresa di
trasporto, in sostituzione di precedente veicolo, o complesso di
veicoli, gia' in disponibilita' dell'impresa stessa.