Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e
protesi dentaria sono autorizzati ad espletare, sotto il controllo e
le direttive del personale docente degli insegnamenti
specificatamente odontostomatologici, le esercitazioni cliniche ed il
tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento
didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938,
numero 1652, e successive modificazioni, necessari per essere ammessi
a sostenere l'esame di laurea.
Per la copertura dei rischi per responsabilita' civile connessi
allo svolgimento della predetta attivita' pratica, i consigli di
amministrazione delle universita' stipulano apposite polizze di
assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e
rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1984
PERTINI
CRAXI - FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI