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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui
all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e'
commisurato, per il quinquennio 1982-1986, al 95 per cento del
gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa
in ciascun anno finanziario.