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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'espressione "conferire le supplenze per materie affini a
professori della stessa facolta' con il loro consenso" di cui
all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita dalla seguente: "per
i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire
supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla
stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei
raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario
nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata
deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla
osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra
facolta' della stessa universita' o a professori di altra
universita'".