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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24
dicembre 1976, n. 900, e' sostituita dalla tabella A allegata alla
presente legge.
Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n.
59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente,
dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI - GORIA - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI