Legge Ordinaria n. 61 del 09/04/1984 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1984 n. 101)
Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  circoscrizioni  elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti
nella tabella A allegata alla presente legge.
  Il  complesso  delle  circoscrizioni  elettorali  forma il collegio
unico nazionale.
  L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di
cui   alla  tabella  A,  e'  effettuata,  sulla  base  dei  risultati
dell'ultimo  censimento  generale  della popolazione, riportati dalla
piu'   recente  pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto  centrale  di
statistica,  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del  Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto
di convocazione dei comizi.
  La  ripartizione  dei  seggi di cui al precedente comma si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei
rappresentanti   spettante  all'Italia  e  distribuendo  i  seggi  in
proporzione  alla  popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei piu' alti resti".
  La  tabella  A  allegata  alla  legge  24  gennaio  1979, n. 18, e'
sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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