Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' sostituito dal
seguente:
"Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti
nella tabella A allegata alla presente legge.
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio
unico nazionale.
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di
cui alla tabella A, e' effettuata, sulla base dei risultati
dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla
piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di
statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto
di convocazione dei comizi.
La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei
rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei piu' alti resti".
La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e'
sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.