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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo e sesto comma, del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge dalla
legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, non
impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983, possono
esserlo in quello successivo.