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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con effetto dal 1 gennaio 1982, il quinto comma dell'articolo 13
della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' sostituito dal seguente:
"Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli
articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente,
ai capitoli 4510 e 8312 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA - ROMITA
- DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI